Regolamento del Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Gruppoanalitica e Polisanalisi (SPGP) – cod. MIUR 354
Art. 1 – Scopi
Lo scopo della Scuola è quello di formare e specializzare Psicoterapeuti ad orientamento ANALITICO INDIVIDUALE E DI GRUPPO (Gruppoanalisi e Psicodramma Analitico) e alla POLISANALISI (clinica applicata ai contesti socio-organizzati).
Art. 2 – Organi della Scuola
Sono Organi della Scuola:
– Il Garante
– Il Direttore
– Il Comitato Scientifico
– Il Consiglio dei Docenti
Art. 3 – Funzioni degli organi della Scuola
A) Il Garante ha la responsabilità legale della Scuola.
B) Il Direttore provvede alla gestione amministrativa della Scuola nonché presiede il Consiglio dei Docenti, ed in particolare:
– prepara i programmi e ne controlla la loro attuazione;
– incarica i vari docenti, ed indica i supervisori;
– ascolta periodicamente il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisori;
– nomina i membri che fanno parte delle commissioni d’Esame;
– regolamenta ed approva l’itinerario personale di ogni singolo allievo;
– nomina le commissioni di almeno tre membri per la discussione della tesi.
C) Il Consiglio dei docenti ha le seguenti funzioni:
– aggiorna il numero degli insegnamenti da impartire durante l’anno;
– controlla l’attività didattica e formativa dell’allievo attraverso il libretto di formazione.
Art. 4 – La Scuola
La Scuola ha la durata di quattro anni e ciascun anno prevede 500 ore fra insegnamento teorico (250 ore), tirocinio pratico (200 ore), analisi personale e seminari clinici (50 ore). Il Corso è suddiviso in due bienni e la frequenza è obbligatoria.
Art. 5 – Sono ammessi alla selezione per l’ammissione:
Laureati in Psicologia (Quinquennale) o in Medicina e Chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nei rispettivi albi (Ordinanza MIUR del 10/12/2004).
La selezione per l’ammissione prevede una valutazione dei titoli di studio ed accademici, dei lavori scientifici, delle precedenti esperienze, nonché una valutazione delle attitudini personali.
L’ammissione verrà decisa dalla Direzione.
Art. 6 – Criteri di valutazione per gli esami
Alla fine di ogni anno di corso o di modulo, gli allievi effettuano una verifica, scritta e/o orale, con le modalità stabilite dal consiglio dei Docenti.
Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano partecipato, per ciascun anno, ad almeno l’70% delle ore previste per le lezioni di aula.
Sono obbligatorie una tesina al secondo anno e la tesi finale al quarto anno.
Art. 7 – Criteri per le abbreviazioni del Corso
Sono consentite abbreviazioni del Corso a quegli allievi in possesso di una idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in Psicoterapia Gruppoanalitica e Polisanalisi (SPGP).
L’allievo che intenda usufruire dell’abbreviazione del Corso dovrà presentare:
A) Idonea documentazione attestante gli insegnamenti teorici seguiti;
B) Idonea documentazione attestante il tirocinio effettuato in strutture pubbliche o private accreditate;
C) Idonea documentazione attestante la formazione personale acquisita.
La direzione stabilirà per ogni allievo, il percorso integrativo personalizzato che dovrà necessariamente comprendere un approfondimento del modello specifico della Scuola. Dovrà inoltre comprendere una integrazione sia quantitativa (il monte ore totale di attività formativa prima del rilascio del titolo finale non potrà essere inferiore alle 2000 ore) sia qualitativa (dovranno essere integrati quegli insegnamenti teorici e quelle attività pratiche presenti nell’ordinamento didattico della Scuola e non nel curriculum del candidato).
Art. 8 – Quota di iscrizione e frequenza
La quota annuale è fissata a 3.700 euro (con possiblità di Borse di Studio)
l versamento della tassa di iscrizione è suddiviso in quattro rate:
- la prima da versare entro il 15 gennaio (detratti i 500€ versati all’atto dell’immatricolazione):
- la seconda entro il 30 aprile;
- la terza entro il 30 giugno;
- la quarta entro il 30 settembre.
Il pagamento delle rate deve avvenire rispettando le date di scadenza indicate. Eventuali ritardi nelle scadenze dei versamenti saranno gravati di penale per ritardato pagamento, come da tabella allegata. Farà fede la data di disposizione del bonifico. Nel caso la scadenza della rata coincida con un giorno festivo o prefestivo, verrà considerata valida la prima data feriale utile.
Trascorsi tre mesi di ritardo dalla data fissata per il pagamento di ciascuna rata il Direttore ha facoltà di sospendere l’allievo dalla partecipazione all’attività didattica.
La tassa annuale dà diritto alle seguenti prestazioni:
- frequenza a tutte le attività didattiche dell’anno di corso:
- assicurazione personale sugli infortuni e sulla R.C. (per il tirocinio si garantisce la copertura delle prime 150 ore);
Ogni ulteriore costo non espressamente indicato è a carico dell’allievo. La tassa di iscrizione e la penale per ritardato pagamento possono subire adeguamenti annuali, sulla base degli indici ISTAT, deliberata dal Consiglio Esecutivo su proposta della Giunta di Presidenza della Scuola. Il prospetto delle tasse annuali è allegato al Regolamento.
Gli allievi non in regola con i pagamenti alla data di conclusione delle attività didattiche annuali non possono essere ammessi agli anni successivi o all’esame di diploma.
Art. 9 – Valutazioni intermedie
Gli allievi sono tenuti ad essere presenti alle verifiche effettuate a fine modulo da parte di ciascun docente.
Salvo diverse disposizioni da parte dei docenti, le prove consisteranno in un test a risposta multipla.
L’iscritto ha facoltà di sostenere la prova d’esame in data diversa rispetto a quella fissata dal docente, previo pagamento di un corrispettivo pari a € 50,00.
L’assenza alla verifica intermedia comporterà la mancata classificazione, con le penalità stabilite dal Collegio Docenti.
Art. 10 – Parere negativo al passaggio di anno
Il parere negativo del Collegio Docenti di Anno, assunto dal C.D.S. (art.14 Ordinamento), impedisce comunque l’iscrizione all’anno successivo. La delibera in merito del CDS deve essere ratificata dalla Giunta di Presidenza della Scuola. Tale parere deve essere documentato per esteso come relazione scritta, e inviato all’allievo. La relazione deve essere controfirmata dai docenti che hanno lavorato con l’allievo.
Nella ripetizione dell’anno di corso saranno tenuti a svolgere: le attività didattiche indicate contestualmente alla valutazione, per le quali la partecipazione e/o il profitto sono risultati carenti; le esercitazioni previste nell’anno di corso, il gruppo esperienziale, la Supervisione, la psicoterapia personale ed il tirocinio.
Qualora il parere al passaggio di anno fosse negativo per due anni consecutivi, l’allievo verrà escluso dalla prosecuzione della Scuola.
Gli allievi non ammessi che devono ripetere tutte le attività didattiche sono tenuti al pagamento dell’intera tassa annuale. Gli allievi che devono ripetere parte dell’attività didattica sono tenuti al pagamento della tassa in proporzione delle attività da svolgere quantificata dalla Tesoreria.
Art. 11 – Libretto formativo dell’allievo
La Scuola predispone un apposito libretto di formazione che consente all’allievo e al C.D.S. il controllo ed il monitoraggio delle attività svolte ai fini della valutazione annuale e finale (art. 10 comma 1, DM n.509 del 11.12.1998).
Il mancato conseguimento da parte dell’allievo del 70% di frequenza in ciascuna attività formativa dell’area teorica e clinico/esperienziale (escluso il tirocinio e la psicoterapia personale che devono essere svolti integralmente) comporta in ogni caso una penalizzazione nella valutazione finale dell’insegnamento e l’eventuale richiesta all’allievo di apprendimenti e prove integrative.
Art. 12 – Iscrizione all’anno successivo
L’iscrizione all’anno successivo si intende perfezionata con il pagamento della 1° rata della tassa di iscrizione, secondo tabella allegata e con la consegna alla Segreteria di Sede della domanda di iscrizione all’anno di corso debitamente compilata e sottoscritta. Si accede all’esame di diploma avendo saldato ogni pendenza economica con la Scuola.
Art. 13 – Tirocinio
Si effettua, per 150 ore annue, presso Enti Pubblici o Privati accreditati, tenuto conto delle proposte formative e delle esigenze dell’allievo. Con tali Enti si attivano specifiche convenzioni da parte della Scuola a firma del legale rappresentante
Il Tirocinio, nel rispetto delle finalità evidenziate dalle circolari ministeriali, deve comprendere il più possibile esperienze cliniche di gruppo.
Non può essere considerata tirocinio l’attività lavorativa, anche se svolta all’interno di enti o reparti in cui si effettua psicoterapia, a meno che il predetto tirocinio non venga svolto al di fuori dell’orario lavorativo, sotto la supervisione di un tutor ed in presenza di un’apposita convenzione tra la Scuola e l’ente.
All’inizio dell’anno formativo e prima dell’inizio del tirocinio l’allievo dovrà:
– prendere contatto con la Segreteria della Scuola per stabilire la sede ed il periodo del tirocinio;
– consegnare all’ente ospitante copia della polizza assicurativa, indicante la copertura dei rischi di morte, malattie professionali e invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, nel rispetto dei massimali vigenti per legge e indicati dalla Scuola;
– ritirare presso la Segreteria della Scuola il Registro del Tirocinio che provvederà a riconsegnare, alla fine dell’anno formativo – compilato, firmato dal tutor e timbrato dall’ente – presso la stessa, insieme ad un certificato dell’ente ospitante che attesti il periodo di svolgimento e le ore di tirocinio effettuate.
Art. 14 – Analisi Personale
L’analisi personale è fortemente consigliata (anche se non obbligatoria) a partire dal primo anno.
Le 40 ore annue obbligatorie di analisi personale, a scelta ma con terapeuta di comprovata formazione psicodinamica. L’analisi personale svolta dovrà essere attestata mediante un certificato, consegnato in originale, indicante l’indirizzo scientifico dello psicoterapeuta, il numero delle ore svolte e il periodo di analisi.
Si riporta il testo dell’art.17 comma 5 dell’Ordinamento:
“La Scuola ritiene essenziale per lo specializzando un’esperienza personale di psicoanalisi o di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, in setting individuale o di gruppo, per 40 ore annuali. La psicoterapia personale si svolge all’esterno delle sedi della Scuola ed è affidata, su scelta autonoma dell’allievo, ad esperti psicoterapeuti di comprovata qualificazione in ambito nazionale nell’orientamento della Scuola. Vi è incompatibilità tra il ruolo di analista personale dell’allievo e quello di docente coinvolto continuativamente e stabilmente nelle attività didattico/formative dell’allievo”.
La psicoterapia personale è obbligatoria e parte integrante delle attività formative della Scuola previste dal suo Ordinamento Didattico. Essa deve essere effettuata da parte dell’allievo, a livello privato, sia come decisione che come contrattualità di setting ed economica. Lo psicoterapeuta, scelto autonomamente dallo specializzando, dovrà documentare alla Scuola un’esperienza professionale di almeno 10 anni caratterizzata dal riferimento al paradigma psicoanalitico, sia come teoria che come procedure di setting. È in ogni caso vietata la frequenza di gruppi psicoterapeutici in cui siano presenti altri allievi della Scuola in qualità di pazienti, o osservatori.
Le ore di attività dedicate alla psicoterapia psicoanalitica personale dell’allievo sono oggetto di formale verifica annuale da parte della Scuola e, certificate dal C.D.S. della stessa, sono riportate nell’apposito libretto di formazione. Alla conclusione di ogni anno di corso lo specializzando dovrà consegnare alla Scuola documentazione certificazione rilasciata dal professionista di minimo 40 ore di psicoterapia psicoanalitica svolta. Il terapeuta dovrà inoltre attestare un’esperienza professionale di almeno 10 anni caratterizzata dal riferimento al paradigma psicoanalitico, le caratteristiche del setting concordato, la sua società di appartenenza ed ogni altra informazione documentazione utile a dimostrare ad attestare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo del Regolamento della Scuola. I C.D.S. della Scuola, verificata la documentazione relativa all’analisi personale, la certificano annualmente all’interno del libretto formativo dell’allievo.
La mancata attestazione delle ore minime, annuali e complessive, di psicoterapia psicoanalitica personale previste dall’Ordinamento della Scuola comporta l’impossibilità di passaggio all’anno successivo di corso o di accesso all’esame di diploma
La Scuola mette a disposizione degli allievi un elenco nazionale di psicoterapeuti rispondenti ai requisiti professionali indicati nel presente articolo e disponibili a praticare tariffe concordate. Il C.D.S., verificato il possesso dei requisiti richiesti, propone alla G.d.P. l’inserimento dei singoli professionisti nell’elenco.
Art. 15 – Seminari
I seminari vertono su argomenti riferiti a: discipline non cliniche, discipline cliniche, temi di indirizzo a carattere solo teorico e a carattere teorico-pratico destinati a tutti gli allievi lungo il percorso quadriennale della Scuola.
Si precisano i titoli di approfondimento tematico, per 65 ore complessive:
I anno
- Psicoterapia e problematiche contemporanee (seminario di apertura)
- Lo studio del processo in psicoterapia:il codice degli interventi del terapeuta
- L’economicità dei Gruppi, per una società WinWin
II anno
- Psicologia “Black and White”
- Psicopatologia Fenomenologica
- Neuroscienze e Psicoanalisi
III anno
- Disturbi alimentari e psicologia del Sé
- Elementi di Sessuologia
- Diventare psicoterapeuta. Quale rapporto tra tecnica e soggettività?
IV anno
- Clinica del Transgenerazionale: Genosociogramma e altri strumenti
- Arteterapia
- PolisAnalisi: per una clinica del sociale
Convegno finale al quale interverranno in Tavola Rotonda tutti i Docenti e gli Specializzandi
Lo stesso Seminario non può essere riproposto più volte durante il corso di studi quadriennale della Scuola.
Art. 16 – Sospensione della partecipazione alle attività didattiche per infermità gravi e maternità e trasferimento ad altra Sede della Scuola
- Sospensione per infermità gravi e prolungate
Su richiesta scritta degli allievi, è possibile sospendere la partecipazione alle attività didattiche per un massimo di un anno per casi di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. (Circolare MIUR n.0016644 del 15.05.2019). Ciascun C.D.S., valutate le certificazioni prodotte, ha facoltà di concedere tale sospensione. La sospensione per infermità gravi e prolungate non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione.
- Sospensione per maternità
La sospensione per maternità non comporta il pagamento di alcuna tassa di sospensione e deve essere preliminarmente comunicata per iscritto e documentata attraverso certificazione medica al competente C.D.S., il quale ne prende atto.
Per presentare la domanda di sospensione è necessario essere in regola con il pagamento di tutte le tasse, e delle eventuali penali, fino al giorno di presentazione della domanda.
- Ripresa delle attività didattiche
La ripresa delle attività didattiche deve formalmente essere richiesta al C.D.S. della Sede dall’allievo a cui è stata accordata la sospensione e deliberata dallo stesso organismo della Scuola. Trascorso il periodo di sospensione accordato, in mancanza di richiesta di ripresa delle attività didattiche da parte dell’allievo lo stesso verrà ritenuto ritirato. La sospensione comporta comunque il versamento dell’intera tassa di iscrizione annuale.
Situazioni particolari devono essere valutate ed autorizzate dal C.D.S. con ratifica della G.d.P.
- Trasferimento ad altra Sede della Scuola
Gli allievi che desiderino trasferirsi ad altra Sede dovranno presentare domanda al Direttore della Sede di appartenenza, a quello di afferenza ed al Preside entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente. È vincolante la disponibilità di posti nella Sede prescelta per l’anno accademico di riferimento secondo i vincoli Ministeriali.
Art. 17 – Ritiro dalla Scuola
L’allievo immatricolato che si ritira dalla Scuola dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria della Sede di appartenenza. L’allievo che presenta la domanda di ritiro entro il primo di marzo, è tenuto al pagamento della sola prima rata della tassa di iscrizione. Qualora rinunci dopo tale data sarà tenuto al versamento della tassa dell’intero anno di corso, senza penali.
Art . 18 – Passaggio da un’altra Scuola riconosciuta
Sulla base di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del DM 509/98 è possibile l’immatricolazione da altra Scuola riconosciuta con i seguenti vincoli: deve essere disponibile per l’anno di immatricolazione, presso la Sede richiesta, un posto libero entro quelli concessi dal Ministero. Non è possibile iscrizione in soprannumero.
Il candidato deve presentare domanda di ammissione alla scuola, corredata di:
- copia di un documento di identità e due fotografie formato tessera del candidato;
- certificazione di laurea con menzione degli esami sostenuti e copia della tesi e/o di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- certificato di iscrizione all’Ordine;
- certificazione attestante il superamento dell’anno di corso presso altra scuola riconosciuta, con specificazione dei contenuti del percorso formativo;
- qualsiasi altra certificazione atta a documentare l’esperienza del candidato.
La D.N. esprime un parere sulla base di:
- colloquio del candidato col C.D.S. della Sede in cui si richiede l’iscrizione;
- valutazione del C.D.S. dell’insieme degli elementi emersi e rilevati;
- eventuale riconoscimento da parte del C.D.S. delle attività pregresse certificate;
e propone l’anno di immatricolazione valutando contestualmente eventuali apprendimenti integrativi che dovranno comunque essere effettuati dall’allievo all’inizio dell’anno del corso di specializzazione (Circolare MIUR, Prot. n 0027130 del 18/11/2016).
In ogni caso, si precisa che nelle suddette ipotesi di trasferimento, posta la durata almeno quadriennale dei corsi di Specializzazione in Psicoterapia non sono consentite abbreviazioni del corso stesso. Pertanto, anche nel caso in cui l’allievo abbia frequentato più Scuole durante il corso di Specializzazione, la durata complessiva della formazione non potrà essere, comunque, inferiore a quattro anni (Circolare MIUR, Prot. n 0027130 del 18/11/2016).
Art. 19 – Borse di studio
Ogni anno prevediamo l’assegnazione di due Borse di Studio, che verranno assegnate previo colloquio con il Direttore e valutazione di titoli, da parte del Gruppo Gestore
Art. 20 – Titolo finale
Per conseguire il Diploma finale di Specializzazione in, l’allievo dovrà essere in regola con il saldo totale delle quote, con le ore di frequenza, di tirocinio, di seminari clinici e di analisi personale e dovrà aver superato gli esami e le valutazioni sia della sua formazione personale, sia della sua preparazione teorico-clinica mediante un’analisi dei casi clinici trattati in supervisione e la discussione di una tesi scritta secondo i criteri stabiliti dalla Direzione della Scuola